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La tassa di stazionamento

Sintesi degli articoli più importanti del Decreto Legge del 6 dicembre

Gabriele Caccamo

Con alle porte il rischio di fuga verso gli approdi croati o greci, la tassa di stazionamento per tutte le imbarcazioni che stazionino, siano ancorate o che navighino in acque pubbliche, ha subito (per fortuna) alcune modifiche in dirittura d’arrivo, tramite un emendamento che all’articolo  16, comma 5 bis, prevede che la stessa non è  dovuta per “le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto”. Unico vero elemento positivo di tutto questo tourbillon di tasse e  balzelli più o meno azzeccati caduti pesantemente sul comparto della nautica italiana, resta l’applicazione della tassa in forma modulare rispetto alla vetustà dell’imbarcazione sia essa sia a vela che a motore; a tal proposito la tabella sotto riportata, aiuterà i nostri Lettori a capire meglio l’impatto economico che avrà la tassa sulle proprie tasche. Ecco, comunque, alcuni dei passi più significativi del Decreto Legge.

2) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino (..) sono soggette al pagamento (.), calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure ( come riportata sull’ultima colonna della tabella). Euro 5 scafo da 10,01 a 12 metri; euro8 scafi da 12,01 a 14 metri; euro 10 scafi da 14,01 a 17 metri; euro 30 scafi da 17,01 a 24 metri (…)

6) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui (….) , la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7) Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

15ter) La tassa è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Tassa stazionamento

Basterà questa apertura all’usato ed alle imbarcazioni non nuove per allontanare lo spettro della fuga di molte barche verso i porti dirimpettai? Basteranno alcuni aggiustamenti catturati sul filo di lana  per non affossare la diportistica italiana, con tutti i settori ad essa collegata? Per ora, come per altri settori, sono solo lacrime e sangue;  a quando la manovra per lo sviluppo e per la crescita di un comparto così connaturato non solo  allo spirito e alle tradizioni italiane ma anche all’orografia della nostra nazione? Speriamo che tutto ciò non avvenga troppo tardi, e che la buona stagione sia buona anche per questa fondamentale attività dell’azienda Italia.